Dopo oltre tre anni di lavoro pubblichiamo l’articolato della proposta di legge redatto dalla Commissione ToroMio Lex curata in particolare da notaio Fabrizio Olivero, avv. Alberto Cochis, avv. Massimiliano Romiti, avv. Lucas Plattner, avv. Davide Pollano, dott. Guido Regis e il dott. Luciano Cavagnero. Ringraziamenti vanno all’ing. Giovanni Garetto e ing. Guido Caronia.

Articolo 1
       Nel perseguimento dei fini ed in ossequio ai valori tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, la Repubblica promuove, sostiene e favorisce la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale ed alla gestione delle compagini sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione ed aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva ed occasione per la formazione e diffusione di un’autentica cultura sportiva.
       Le forme di partecipazione popolare alla titolarità delle azioni e delle quote delle società sportive, come definite dall’articolo 2 della presente legge, costituiscono strumento idoneo al perseguimento degli scopi di cui al precedente comma.
       Ai sensi della presente legge si intendono quali società o compagini sportive le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.
 
Articolo 2
       Si considerano assoggettate a partecipazione popolare le società sportive che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) qualora la forma prescelta dalla società sportiva comporti che ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute;
b) qualora, fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall’articolo 10 della presente legge, la maggioranza assoluta delle azioni o delle quote della società sportiva sia intestata a società, associazioni od altri enti, qualificati come enti di partecipazione popolare sportiva dall’articolo 3 della presente legge, in cui a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute nelle società, nelle associazioni o negli enti che partecipano alle società sportive;
c) qualora, in qualunque altra forma consentita dall’ordinamento, sia garantito che il controllo della società sportiva sia riservato a soci a ciascuno dei quali spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
       Resta ferma la possibilità per le società sportive di attribuire ai soci diversi dalle società, dalle associazioni e dagli enti, di cui alla lettera b), ovvero dai soci cui compete un solo voto qualunque sia la partecipazione detenuta, di cui alla lettera c), azioni dotate dei particolari diritti di cui agli articoli 2348, 2° comma, 2350, 2° comma e 2351, 4° comma, del codice civile, ovvero i particolari diritti di cui all’art. 2468, 3° comma, del codice civile. In tali casi, le società sportive si potranno considerare comunque assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva, e pertanto alle società, alle associazioni ed agli enti di cui alla lettera b), ovvero ai soci a ciascuno dei quali compete un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, e di cui alla lettera c) del presente articolo; è fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, 2° comma della presente legge.
 
Articolo 3
       Si definiscono enti di partecipazione popolare sportiva, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le società cooperative, le associazioni e gli altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della compagine sportiva e nel cui statuto:
a) sia stabilito che
I) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto;
II) per l’esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato;
III) ciascuna delega deve essere conferita in calce all’avviso di convocazione e vale per una sola riunione assembleare;
b) siano contenute disposizioni che garantiscano all’ente ed alla struttura organizzativa interna dello stesso caratteri di democrazia e trasparenza, nella formulazione che sarà prevista dal regolamento di cui all’articolo 6 della presente legge;
c) siano contenute le previsioni di cui all’art. 10, 1° comma, lettere d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a favore di soci, associati o partecipanti; si applica al riguardo quanto disposto dall’art. 10, 6° comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. E’ fatto salvo quanto stabilito dalla legge per le società cooperative, nelle quali potranno essere erogati soltanto gli utili la cui distribuzione è imposta dalla legge.
       Ai fini del presente articolo si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della compagine sportiva l’ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al dieci per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna delle singole gare, competizioni o manifestazioni sportive rientranti nei campionati nazionali cui la compagine ha partecipato, ivi inclusi gli intestatari di tessere di abbonamento.
       Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
 
Articolo 4
       Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare ai sensi della presente legge beneficiano degli incentivi sportivi e delle prerogative di cui agli articoli seguenti, qualora concorrano le condizioni di cui infra:
a) distribuzione tra i soci di non più del cinquanta per cento degli utili, il tutto comunque nel rispetto degli altri limiti imposti dalla legge;
b) reinvestimento di almeno venti per cento degli utili di ciascun esercizio nel potenziamento del settore giovanile della compagine o di compagini alla stessa affiliate, anche esercenti attività sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, il tutto con le modalità che saranno precisate con regolamento emanato con decreto del Ministro competente in materia di attività sportive, entro il termine di cui all’art. 11 della presente legge;
c) previsione statutaria, dichiarata modificabile nel medesimo statuto solo con il quorum della maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possano essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle radicate nel medesimo ambito territoriale ove aveva sede la compagine sciolta, con il divieto perpetuo che queste ultime si trasformino in società con scopo di lucro e la previsione, in caso di inosservanza del divieto, dell’obbligo di restituire quanto percepito maggiorato dell’interesse legale.
       Qualora anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra venisse meno per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo ed all’anno immediatamente successivo non competerebbero a detta compagine gli incentivi e le prerogative previste dalla presente legge.
 
Articolo 5
       Nel caso in cui una compagine, in dipendenza di fallimento o di altre cause previste dall’ordinamento, perda il diritto al titolo sportivo, per l’assegnazione del medesimo titolo sportivo avranno diritto di prelazione, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, le compagini sportive che possano fregiarsi della qualifica di società assoggettate a partecipazione popolare ai sensi dell’articolo 2, purché:
– si impegnino a rispettare le prescrizioni dell’articolo 4, lettere a) e b);
– abbiano inserito nello statuto la previsione di cui all’articolo 4 lettera c);
– abbiano la propria sede ed esercitino la propria attività principale nel medesimo Comune od in subordine nella medesima Città metropolitana od in subordine nella medesima Regione in cui aveva la propria sede ed esercitava la propria attività principale l’originaria detentrice del titolo sportivo.
       La prelazione opererà unicamente qualora ricorrano congiuntamente i requisiti elencati nel precedente comma.
 
Articolo 6
       Il possesso della qualifica di società assoggettata a partecipazione popolare ai sensi dell’articolo 2 costituisce titolo di poziorità e precedenza per la promozione di categoria in ambito nazionale, nonché per la partecipazione alle competizioni sportive europee, internazionali e sovranazionali, purché ricorrano tutte le condizioni di cui all’articolo 4.
       In ciascuna delle competizioni sportive a squadre, di carattere europeo, internazionale o sovranazionale, alle quali siano ammesse due o più compagini italiane, almeno una di dette squadre dovrà essere individuata in una società sportiva assoggettata a partecipazione popolare ai sensi dell’articolo 2 e che presenti tutti i requisiti dettati dall’articolo 4.
       Quanto previsto nel precedente comma opererà unicamente qualora nei campionati e nelle competizioni nazionali, cui occorre partecipare per potersi qualificare alle suddette competizioni europee, internazionali e sovranazionali dell’anno sportivo successivo, almeno due società presentino i requisiti di cui agli articoli 2 e 4.
       Tra le società assoggettate a partecipazione popolare, l’ammissione alle competizioni europee, internazionali e sovranazionali spetterà a quella che vanti il miglior piazzamento nei campionati e nelle competizioni nazionali dell’anno sportivo precedente.
       I medesimi criteri di poziorità dovranno essere adottati per quanto concerne le promozioni di categoria in ambito nazionale.
       Con regolamento che dovrà essere emanato entro il termine di cui all’art. 10 della presente legge, il Ministro competente in materia di attività sportive disciplinerà le forme e le modalità del predetto titolo di poziorità e precedenza, imponendo l’osservanza del medesimo e dei principi dettati dalla presente legge alle leghe e alle federazioni sportive italiane.
       In caso di inosservanza di tali norme, le stesse potranno essere commissariate.
 
Articolo 7
       Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare di cui all’art. 2 ovvero gli enti di partecipazione sportiva di cui all’art. 3 della presente legge potranno ricevere temporaneamente o definitivamente in gestione da enti pubblici, territoriali e non, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l’impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all’ammodernamento e/o all’ampliamento di detti immobili, eventualmente anche per realizzare strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre attività sportive, in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.
       <><>Il Governo è delegato ad approvare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, specifiche agevolazioni pertinenti:
– la quantificazione degli oneri urbanistici;
– le imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o realizzazione degli impianti sportivi;
– gli altri contributi patrimoniali dovuti usualmente all’ente concedente;
– la detraibilità o deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o realizzazione degli impianti sportivi.
 
Articolo 8
       Presso il Ministro competente in materia di attività sportive è istituita apposita struttura deputata:
– alla vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
– alla tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società che dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4;
– alla tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare di cui all’art 3.
       In caso di perdita di tali requisiti detta struttura provvederà d’ufficio alla cancellazione.
 
Articolo 9
       La presente legge non comporta oneri finanziari per lo Stato.
       I costi per l’istituzione ed il funzionamento della struttura di cui all’articolo 8sono posti a carico delle federazioni sportive cui appartengono le società alle quali tale norma è applicabile, con le modalità stabilite nel regolamento di cui agli articoli 4 e 6.
       I mancati    introiti conseguenti all’applicazione dell’articolo 7 della presente legge sono a carico degli enti concedenti; nel caso in cui tali impianti appartengano allo Stato, l’onere di detti mancati introiti è posto a carico dei Comuni ove sono ubicati gli impianti stessi.
 
Articolo 10
       Qualora non venga raggiunta la quota minima di cui all’articolo 2, non spetteranno gli incentivi e le prerogative di cui all’articolo 6.
       In via transitoria, spetteranno peraltro i minori vantaggi stabiliti nel regolamento approvato dal predetto articolo 6,qualora un ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva:
– una quota dell’uno per cento (1%) per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge;
– una quota del cinque per cento (5%) dal quinto al decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge;
– una quota del dieci per cento (10%) dal decimo al quindicesimo anno dall’entrata in vigore della presente legge;
– una quota del venti per cento (20%) dal quindicesimo al ventesimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
       Nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 2 si applicano le medesime quote minime di cui sopra.
      
Articolo 11
       Agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all’art. 3 è riconosciuto diritto di prelazione, a parità di condizioni, sull’acquisto delle azioni o quote di una società sportiva, qualora il titolare intenda cederle verso corrispettivo in denaro, a condizione che detti enti
– si impegnino a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 4 lettere a) e b);
– abbiano inserito nello statuto la previsione di cui all’art. 4, lettere c);
– abbiano la propria sede ed esercitino la propria attività principale nel medesimo comune, od in subordine nella medesima Città metropolitana od in subordine nella medesima Regione in cui ha la propria sede ed esercita la propria attività principale la società sportiva di cui si intendono cedere le quote.
 
Articolo 12
       La presente legge, fatta la sola eccezione delle previsioni di cui all’art. 7, entrerà in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; entro detta data dovranno essere emanati i regolamenti previsti dalla presente legge.
       Le previsioni di cui all’art. 6 della presente legge devono intendersi vigenti e vincolanti per le federazioni e leghe sportive interessate a partire dalla terza stagione sportiva successiva alla sopra citata entrata in vigore.

 

 

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