STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TOROMIO AGGIORNATO AL 18.04.2022

Articolo 1) – È costituita un’associazione denominata “ToroMio”. Essa non ha scopo di lucro ed è apolitica, apartitica e aconfessionale.

 

Articolo 2) – La sede dell’associazione è fissata in Torino, via San Quintino 10, presso lo studio del dottore commercialista Roberto Dosio e segue il domicilio di studio di tale professionista; in ogni caso la variazione dell’indirizzo della sede può essere disposta in qualunque momento con delibera del Consiglio Direttivo

 

Articolo 3) – L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Articolo 4) – L’associazione ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività utili a creare le condizioni perché abbiano successo le iniziative, da promuoversi dai soggetti a ciò abilitati e comunque nelle forme consentite dalla legge, dirette a rendere possibile l’azionariato diffuso e/o popolare o comunque la partecipazione della tifoseria granata alle decisioni che riguardano la squadra di calcio del Torino F.C. (attualmente facente capo alla compagine sociale denominata “TORINO F.C. 1906 S.P.A.”).

L’associazione ha inoltre per oggetto lo svolgimento di tutte le attività utili ed opportune per rafforzare la coesione e l’amicizia fra tutti i tifosi del Toro, per coordinare le iniziative di questi ultimi e per difendere, ricordare, consolidare e rinnovare la storia e la tradizione granata. L’associazione potrà anche esercitare, organizzare, gestire, promuovere, condurre e/o dirigere o comunque coadiuvare strutture per lo svolgimento di attività sportive, calcistiche e non, con particolare riguardo alle scuole calcio per giovani atleti, il tutto senza alcuno scopo di lucro, neanche indiretto o riflesso. A tal fine potrà anche avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni ed istituzioni,

comunque organizzati, sostenendone l’attività ed integrando e coordinando la propria azione con quella di detti enti. L’associazione potrà, sia direttamente che per il tramite dei suoi rappresentanti, partecipare ad altre associazioni, fondazioni ed enti quando tale partecipazione appaia utile e sinergica rispetto all’attività di ToroMio.

 

Articolo 5) – I soci sono divisi in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo della presente associazione.

Sono soci sostenitori coloro i quali, per contribuire al conseguimento degli scopi dell’associazione, si impegnino a versare la maggior quota annuale prevista per tale categoria ed a garantire una particolare partecipazione, anche personale, alle iniziative ed alle attività di ToroMio.

Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, può attribuire la qualifica di soci onorari a personaggi particolarmente meritevoli, che abbiano contribuito ad onorare, difendere o promuovere la squadra di calcio e la struttura organizzativa o societaria del Torino F.C. ovvero la tifoseria e la cultura granata, o che abbiano comunque dimostrato di ispirarsi agli ideali che informano l’oggetto della presente associazione.

 

Articolo 6) – Coloro che intendono entrare a far parte dell’associazione come soci ordinari o sostenitori devono presentare apposita domanda, su cui decide il Consiglio Direttivo. Le quote associative annuali dei soci ordinari, dei fondatori e dei sostenitori sono determinate dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

I soci fondatori e i soci sostenitori che non ritengano più di versare la maggior quota a loro carico possono chiedere di rimanere nell’associazione con i diritti dei soci ordinari, corrispondendo la relativa quota; del pari, i soci ordinari che siano disposti a versare la maggior quota a carico dei soci sostenitori possono chiedere al Consiglio Direttivo di mutare la loro qualifica da soci ordinari a soci sostenitori.

I soci fondatori e i soci sostenitori che abbiano deciso di versare la quota associativa nell’ammontare previsto per i soci ordinari, relativamente all’annata cui si riferisce detto

versamento, sono equiparati ad ogni effetto ai soci ordinari; in particolare, il loro voto sarà computato come voto di socio ordinario e saranno conteggiati nel novero dei soci ordinari al fine del computo dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee.

 

Articolo 7) – La partecipazione all’associazione è intrasferibile.

In caso di recesso od esclusione, o comunque in caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto associativo relativamente ad un singolo associato non sarà dovuto alcun rimborso per le quote associative versate, neppure con riguardo all’anno in corso nel momento in cui si è verificata detta cessazione.

 

Articolo 8) – Ciascun socio può liberamente recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta presentata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

 

Articolo 9) – Gli associati sono esclusi:

– per mancato versamento della quota associativa;

– per comprovato e continuato svolgimento di attività incompatibili con lo scopo e l’oggetto dell’associazione quali indicati dall’articolo 4);

– per il compimento di qualunque atto tale da compromettere l’onorabilità ed il prestigio dell’associazione;

– per la grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti eventualmente approvati dai soci;

– per il compimento di atti gravemente e manifestamente incompatibili con quanto deliberato dagli organi dell’associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all’assemblea, che si pronuncerà nella sua prima riunione successiva e comunque entro due mesi dal ricorso.

 

Articolo 10) – Gli organi dell’associazione sono:

– l’assemblea

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente del Consiglio Direttivo

– i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

– il Tesoriere.

Le cariche di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice Presidente dello stesso e di Tesoriere sono incompatibili tra loro. Con delibera assunta dal Consiglio Direttivo con la

maggioranza dei due terzi, può essere nominato un Presidente onorario dell’associazione; il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca, non fa parte del Consiglio Direttivo ma può assistere alle riunioni di questo organo senza diritto di voto; egli non ha diritto a compensi né ad indennità di fine mandato, ma unicamente al rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’associazione e documentate.


Articolo 11) – L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, nei termini di cui all’art. 21 del presente statuto, nonché quanto ne fa richiesta almeno un decimo degli associati.

Essa è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Piemonte, dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso affisso presso la sede sociale e comunicato per posta elettronica ai soci che abbiano comunicato il loro indirizzo e-mail; l’affissione e l’invio della posta elettronica devono avere luogo almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso sono indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora in cui la riunione dovrà svolgersi. Nel caso in cui la convocazione venga chiesta dagli associati, questi dovranno comunicare al Consiglio Direttivo, con un anticipo di almeno un mese, l’ordine del giorno – corredato dalla documentazione che consenta di esprimere un voto informato – il luogo, la data e l’ora della riunione; il Consiglio Direttivo provvederà, nei dieci giorni successivi al ricevimento di tali dati, all’affissione e alla comunicazione di cui sopra; in mancanza potranno provvedervi coloro che hanno assunto l’iniziativa.

 

Articolo 12) – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in caso di impedimento di questi dal Vice Presidente più anziano di età; qualora siano impediti tutti i Vice Presidenti l’assemblea è presieduta dalla persona scelta dai presenti.

Per la regolare costituzione dell’assemblea occorre la presenza di almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Dei soci che non siano in regola con il pagamento di detta quota non si tiene conto ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente statuto, con la sola eccezione del quorum deliberativo di cui all’articolo 23 , primo comma, del presente statuto per il calcolo del quale, nel rispetto dell’art. 21, terzo comma, del codice civile, si tiene conto anche dei soci in mora con i versamenti.

Per l’approvazione del rendiconto economico è necessario il consenso della maggioranza assoluta dei votanti, non tenendosi conto degli astenuti.

Un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo viene scelta in apposita riunione cui partecipano unicamente i soci fondatori ed i soci sostenitori; per la relativa decisione si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per il funzionamento delle assemblee. I restanti membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’assemblea. In entrambi i casi, risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

Nel caso di ricorso all’assemblea contro le delibere del Consiglio Direttivo concernenti l’esclusione dei soci, affinché detto ricorso sia accolto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori e della maggioranza dei soci sostenitori.

Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori e dei due terzi dei soci sostenitori.

 

Articolo 13) – All’assemblea possono partecipare tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale. All’assemblea possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci onorari.

I soci possono partecipare all’assemblea per delega; questa deve essere rilasciata ad un altro socio in forma scritta, ovvero per posta elettronica fatta pervenire alla segreteria dell’associazione, purché, in questo caso, chi conferisce delega abbia comunicato all’associazione il proprio indirizzo di posta elettronica.

Ciascun socio può raccogliere al massimo tre deleghe. I soci che abbiano comunicato all’associazione il proprio indirizzo e-mail possono votare in assemblea, pur non essendo materialmente presenti alla stessa, mediante comunicazione trasmessa per posta elettronica. A tale scopo all’ordine del giorno dovrà essere unito il testo completo della delibera di cui si chiede l’approvazione da parte dell’assemblea: coloro che votano con tali modalità dovranno esprimere il proprio consenso od il proprio dissenso rispetto al testo proposto; qualunque espressione della volontà manifestata per posta elettronica e diversa dall’approvazione o dal rifiuto del suddetto testo si considererà inefficace e di essa non si terrà conto.

 

Articolo 14) – Le deliberazioni dell’assemblea sono verbalizzate dal Segretario e riportate a cura del medesimo su apposito libro. Ciascun associato, in regola con il pagamento della quota associativa, può chiederne copia.

 

Articolo 15) – Il Consiglio Direttivo è composto di numero membri variabile da cinque a diciannove.

La maggioranza dei suoi componenti viene scelta in apposita riunione cui partecipano i soci fondatori ed i soci sostenitori; i rimanenti membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’assemblea di tutti i soci, esclusi unicamente i soci onorari, che possono soltanto assistere ai lavori senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione; al medesimo competono tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo cura e verifica il perseguimento dell’oggetto sociale di cui all’art. 4 del presente statuto, gestisce i beni dell’associazione, delibera il compimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, verifica l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e determina l’ammontare della quota annuale dei soci sostenitori, ordinari e fondatori.

 

Articolo 16) – Il Consiglio Direttivo è convocato con preavviso di cinque giorni dal suo Presidente mediante telegramma, telefax o raccomandata anche a mano, ovvero mediante posta elettronica, purché i consiglieri destinatari dell’avviso di convocazione abbiano comunicato all’associazione il proprio indirizzo e-mail.

Nell’avviso di convocazione sono indicati l’ordine del giorno ed il luogo, la data e l’ora della riunione.

Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e almeno del Presidente ovvero di uno dei Vice presidenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I consiglieri che abbiano comunicato all’associazione il proprio indirizzo e-mail possono

votare nella riunione del Consiglio Direttivo, pur non essendo materialmente presenti alla stessa, mediante comunicazione trasmessa per posta elettronica. A tale scopo all’ordine del giorno dovrà essere unito il testo completo della delibera di cui si chiede l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo: coloro che votano con tali modalità dovranno esprimere il proprio consenso od il proprio dissenso rispetto al testo proposto; qualunque espressione della volontà manifestata per posta elettronica e diversa dall’approvazione o dal rifiuto del suddetto testo si considererà inefficace e di essa non si terrà conto.

Non è ammessa la partecipazione per delega al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate su apposito libro.

Ciascun associato, in regola con il pagamento della quota associativa, può chiederne copia.

In caso di urgenza il Presidente potrà sottoporre all’approvazione dei membri del Consiglio

Direttivo una singola decisione mediante strumenti telematici purché riproducibili (SMS, e-mail, WhatsApp, ecc.)

 

Articolo 17) – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, che è anche Presidente dell’associazione, nonché uno o più Vice Presidenti, e un Segretario. Per l’elezione del Presidente, come per quella dei Vice Presidenti e del Segretario, occorre il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea. Per ciò che concerne tutti i rapporti con gli istituti bancari, per l’operatività, sia attiva che passiva, in qualunque forma e senza limite di spesa, sui conti correnti dell’associazione la rappresentanza legale e il potere di firma spettano in via disgiunta sia al Presidente che al Tesoriere.

In caso di impedimento comprovato del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

Quando ciò è possibile, il Presidente darà atto per iscritto del proprio impedimento indicandone la causa e tale dichiarazione verrà trascritta sul libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 18) – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; per tale delibera occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Tesoriere custodisce ed amministra il patrimonio dell’associazione e cura la riscossione delle quote associative. Le quote associative, riscosse dal Tesoriere, devono essere versate su apposito conto corrente bancario intestato all’associazione. ( … )

Il Segretario custodisce ed aggiorna i libri dell’associazione, redige i verbali delle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti

nell’espletamento delle loro funzioni e cura l’adempimento di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative che interessano l’associazione e che non rientrano nella competenza delle altre cariche associative.

L’assemblea degli associati ha la facoltà di eleggere un revisore dei conti, o, in alternativa, un collegio di tre revisori: in quest’ultimo caso il presidente del collegio dovrà essere iscritto all’albo dei revisori. L’organo di revisione monocratico o collegiale verifica i conti dell’associazione ed esercita il controllo di legalità sugli atti degli organi associativi. 

 

Articolo 19) – I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vice-Presidenti, il segretario e il tesoriere durano in carica due anni a decorrere dalla nomina; non possono essere nominati e, se nominati, decadono dalla loro carica coloro che abbiano riportato condanne, anche non definitive, in sede penale. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
Essi non hanno diritto ad alcun compenso né ad un’indennità di fine mandato; possono soltanto chiedere il rimborso delle spese sostenute, purché comprovate e ritenute congrue e necessarie dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio Direttivo venga a cessare nel corso dell’anno, gli subentra il primo dei non eletti in ciascuna delle distinte votazioni (dell’assemblea ordinaria o della riunione separata dei soci fondatori e sostenitori) in cui era stato eletto il consigliere cessato; il sostituto decade contemporaneamente agli altri componenti del collegio stesso.
L’assemblea ordinaria può in ogni tempo revocare dalla carica uno o più consiglieri, compresi il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente, uno dei Vice Presidenti, il Segretario od il Tesoriere, verrà convocato d’urgenza il Consiglio Direttivo per nominare il sostituto; qualora siano venuti a mancare sia il Presidente che tutti i Vice Presidenti, tale convocazione potrà essere fatta su iniziativa di qualunque consigliere.

 

Articolo 20) – Nei limiti in cui ciò è possibile, per il perseguimento degli scopi e dell’oggetto dell’associazione dovranno preferirsi l’apporto ed il lavoro prestati volontariamente e gratuitamente dagli associati. Qualora sia necessario od opportuno avvalersi della professionalità, dell’apporto o dell’opera di soggetti estranei all’associazione, questa potrà stipulare contratti di lavoro subordinato o contratti di collaborazione, nelle forme e nelle tipologie previste e regolate dalle vigenti norme.

 

Articolo 21) – L’esercizio finanziario dell’associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all’assemblea, che viene convocata per potersi riunire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Su delibera del Consiglio Direttivo, quando concrete circostanze lo consiglino, la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere posticipata, ma deve comunque avere luogo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Articolo 22) – L’associazione può dotarsi di regolamenti interni per disciplinare gli aspetti non considerati dal presente statuto.

I regolamenti vengono approvati da tutti i soci a maggioranza, senza distinzione tra soci fondatori, ordinari e sostenitori; non partecipano alla votazione i soci onorari.

Per l’approvazione dei regolamenti non sono richieste formalità di sorta; sul testo, che deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, i soci possono votare per posta elettronica od inviando una lettera autografa contenente l’approvazione del testo proposto.

 

Articolo 23) – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dei quattro quinti dei soci sostenitori e dei quattro quinti dei soci fondatori. Il patrimonio deve comunque essere devoluto ad enti che perseguano uno o più degli scopi indicati nell’art. 4 del presente statuto.

 

Articolo 24) – Per quanto non disposto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.